NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Con la pubblicazione del decreto 2 aprile 2015 n. 53 “Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell’articolo 7 -ter , comma 1 -bis , della legge 30 aprile 1999, n. 130.” e con l'emanazione e pubblicazione sul sito della Banca d’Italia della circolare n. 288 del 3 aprile 2015, unitamente al “Fascicolo «Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari»” il quadro normativo di riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario per gli intermediari finanziari e, nell’ambito di questi anche dei Confidi vigilati, risulta ora completato.
Importanti sono gli elementi di novità contenuti nei documenti appena emanati, la maggior parte dei quali sono stati proposti da Fincredit Confapi unitamente alle altre federazioni nazionali dei Confidi riuniti in Assoconfidi.

Il Volume di attività richiesta per l'iscrizione all'albo viene innalzata da 75 milioni a 150 milioni, con la possibilità di iscriversi in un determinato periodo di tempo (tre mesi a partire dall'11 luglio).
Nei casi di revoca dall'autorizzazione, il Confidi verrà iscritto d'ufficio nell'elenco dei Confidi ex art. 112.

Vengono anche ampliate le attività che i Confidi possono svolgere all'interno dell'attività residuale e anche con riferimento alle attività connesse e strumentali e sulle partecipazioni detenibili.

Adesso si attende solo anche l'attuazione dell'art. 112 bis per la costituzione dell'Organismo per la tenuta e costituzione dell'elenco dei Confidi non intermediari vigilati.